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L'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha attivato la fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 23 giugno al 14 settembre 2025.
Durante questo periodo, così come previsto dal “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità; i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.
Il "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026” approvato con DGR n. 1211 del 18/07/2022 è consultabile al seguente link: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/rischio-incendi/normativa-sugli-incendi-boschivi
Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, quale strumento di indirizzo ed organizzazione delle attività in materia "antincendi boschivi", è valido sino alla fine del 2026. Comprende uno studio di previsione che analizza il rischio di incendio in ciascuna zona del territorio regionale, fissa le strategie di controllo e prevenzione del fenomeno e indica le modalità di spegnimento.
Il Piano è consultabile al seguente link al sito della Regione: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gli-incendi-boschivi/il-piano-regionale-contro-gli-incendi-boschivi-e-le-attivita-antincendio
Nel merito si richiamano i seguenti articoli del “Regolamento forestale regionale” n. 3 del 01.08.2018:
- Art. 58, che prevede, al comma 2, che le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, siano consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurino condizioni ottimali di umidità e che i fuochi debbano comunque essere spenti entro le ore 11.00;
- Art. 58, che prevede, al comma 5, che per gli abbruciamenti è necessario inviare un avviso preventivo da fornire al Numero Verde Regionale 800 841 051, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it oppure utilizzando l’apposito applicativo web: https://segnalazioneabbruciamenti.regione.emilia-romagna.it/form-fire
- Art. 60 riguardante, al comma 1, le pratiche da adottare al fine di prevenire l’innesco, come di seguito riportate: Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, gli Enti territoriali competenti ai sensi del codice stradale ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree boscate, arborate, arbustate o cespugliate. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco;
I numeri da chiamare (la telefonata è gratuita) in caso di avvistamento di un incendio boschivo sono:
112 Numero Unico Emergenze
115 Vigili del Fuoco
1515 per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo (numero di emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri-specialità Forestale).
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Ultimo aggiornamento: 20-06-2025, 08:39