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Nel periodo 07/10/2025 – 31/03/2025, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato del capoluogo di Concordia sulla Secchia, dei seguenti veicoli privati:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttive 98/69/A/CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1,EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori EURO 0,EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive
- motocicli EURO 0, EURO 1 ED EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dal Codice della Strada;
- veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio.
RISCALDAMENTO - Per quanto riguarda il riscaldamento, è vietato utilizzare nel periodo 7^ ottobre – 31 marzo generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive sotto la certificazione a 4 stelle e focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Durante la stagione termica 2025 obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
ABBRUCIAMENTI – Sempre dal 7 ottobre al 31 marzo sono vietati gli abbruciamenti dei residui vegetali, agricoli o forestali in tutti i comuni di pianura. È consentita, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, la deroga per la combustione sul posto in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro al giorno per soli due giorni all’interno del periodo, nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria e solo se nella zona non è stata attivata la misura emergenziale per la qualità dell’aria.
AGRICOLTURA e ALLEVAMENTI – In tutti i comuni di pianura, in caso di attivazione delle misure emergenziali, è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato o iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.
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Ultimo aggiornamento: 17-10-2025, 11:42
