IMU 2019 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO)

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Imposta Municipale Propria - IMU 2019

L'imposta municipale propria, meglio nota come "I.M.U.", è un tributo che  grava su fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili
 

EVENTI SISMICI 20 E 29 MAGGIO 2012
ESENZIONE IMU FABBRICATI INAGIBILI

Ai sensi della Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 985) il governo ha prorogato l'esenzione IMU fino al 31.12.2019 per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a causa degli eventi sismici del 2012.
 

CALCOLO ON LINE DI TASI E IMU

Accedi al calcolo on line IMU 2019
 

ALIQUOTE

Per l'anno 2019 sono state confermate le stesse aliquote e detrazioni del 2015, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.2014, di seguito riportate:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,4 per cento.
Le altre abitazioni principali sono esenti da IMU, e a decorrere dal 1° gennaio 2016 anche da TASI;
2) aliquota pari allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
3) aliquota pari allo 0,4 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale;  
4) aliquota pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze concesse con comodato registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale;
5) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004 non iscritti alla previdenza agricola;
6) aliquota pari allo 0,91 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
 

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 

COMODATI

A decorrere dal 1° gennaio 2016 per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta (padre/figlio) è riconosciuta una riduzione della base imponibile pari al 50%. L’agevolazione spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni, non di lusso, che insistono sul territorio del Comune di Concordia, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra data in comodato al padre/figlio che la utilizza come propria abitazione principale. Se si possiede una terza abitazione (in qualsiasi altro Comune), anche per una quota percentuale, l’agevolazione non spetta. La riduzione della base imponibile opera anche per le pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nei limiti di una sola pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato.
L’aliquota da utilizzare è quella ordinaria pari allo 0,91 per cento, salvo che non si rientri contemporaneamente nell’ipotesi di abitazione data in comodato a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,46 per cento.
 

CONCORDATI

A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25%.
L'aliquota da utilizzare è quella ordinaria dello 0,91 per cento, salvo che non si rientri nell’ipotesi di abitazione locata a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,40 per cento.

Agevolazione per i contratti a canone concordato
Il decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 prevede per i contratti a canone concordato per i quali non è chiesta l’assistenza delle associazioni di categoria l’obbligo di un’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il profilo economico che normativo, all’accordo territoriale, “anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”. Tale attestazione deve essere fornita da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo.
Le agevolazioni Imu, quindi, possono essere riconosciute solo in presenza della detta attestazione, che dovrà essere presente nei contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2017, ovvero dalla data di entrata in vigore dell’integrazione degli accordi territoriali per l’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
L'accordo territoriale tra inquilini e proprietari che per questo tipo di contratto scontano l’agevolazione IMU del 25% sull’aliquota è disponbile a questo link.
 

SCADENZA DEI VERSAMENTI

Prima rata: entro il 17 Giugno 2019
Seconda rata: entro il 16 Dicembre 2019
https://www.comune.concordia.mo.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=6072

DOCUMENTI DA SCARICARE

Volantino aliquote IMU 2019
Scarica la modulistica, le aliquote e i valori delle aree fabbricabili per l'IMU 2019
 

RECAPITI / RIFERIMENTI

Servizio Tributi
Indirizzo: Piazza 29 Maggio, 2
Orario di apertura al pubblico: giovedì ore 8.30-13.00 e 15.00-18.00 / sabato ore 8.30-13.00
Telefono: 0535 412920
Fax: 0535 412912
E-Mailanna.tassi@comune.concordia.mo.it
PECufficiotributi.unione@pec.it

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