Convivenza di fatto - Comune di Concordia sulla Secchia (MO)

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Famiglia anagrafica e convivenza di fatto

All'interno della stessa abitazione è possibile creare più stati di famiglia separati. È anche possibile che due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, chiedano di costituire una convivenza di fatto.

LA FAMIGLIA ANAGRAFICA TRA PERSONE SENZA LEGAMI DI PARENTELA O AAFFETTIVI


In assenza di legami di matrimonio o di parentela è possibile costituire famiglie diverse tra persone coabitanti nella stessa abitazione. Non devono però esserci legami di parentela (sia diretti, collaterali o affini) o affettivi (dove per vincolo affettivo si intende il legame "affectionis causa" derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione).
L'ISTAT nelle "Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992" afferma: "La prova dei 'vincoli affettivi' di cui alla definizione della famiglia anagrafica (di cui all'art.4 del D.P.R. n.223/1989 "Regolamento anagrafico"), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento con altra persona o famiglia - possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art.4".
Pertanto nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia presso l'Anagrafe, tra le persone coabitanti non vi fossero legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati volessero costituire degli stati di famiglia separati, dovranno fare un'apposita dichiarazione.


All'interno della famiglia anagrafica, qualora sussistano i requisiti illustrati di seguito, può essere istituita una Convivenza di fatto

LE CONVIVENZE DI FATTO


In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 Maggio 2016 n. 76  riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “. La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera:
• unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
• coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso Comune.

Come richiedere l’istituzione di una convivenza di fatto
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione dell'istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L'Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l'esistenza della convivenza di fatto.

Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
1. matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
2. decesso del convivente;
3. cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio;
4. cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica: i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).

Le dichiarazioni  dovranno essere presentate mediante apposita modulistica allegata alla presente news:
- allo Sportello Anagrafe, previo appuntamento, presso il Municipio in Piazza 29 Maggio, 2 (tel. 0535 412939) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il sabato dalle 8.30 alle 11.30, oppure mediante uno dei seguenti strumenti:
Fax: 0535 412912
E-mail: luca.agusto@comune.concordia.mo.it
PEC: comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
Raccomandata a Comune di Concordia sulla Secchia, Ufficio Anagrafe - Piazza 29 Maggio, 2 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI SULLA CONVIVENZA DI FATTO DI CUI ALLA LEGGE  20 MAGGIO 2016 N. 76


Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
1. in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute.
2. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto

Diritti all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spettI una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
È esteso  al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Il diritto agli alimenti
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 secondo comma del Codice Civile "in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”.
Il giudice può obbligare l'ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall'art. 433 C.C. non siano in grado di farlo.
In base all'articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione  di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Copia dell'accordo dovrà essere trasmesso all'Ufficio anagrafe ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Contenuto del contratto   
Il  contratto può contenere:
1. l'indicazione della residenza;
2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
3. il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.

Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di altro contratto di convivenza;
2. in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
3. minore età di uno dei conviventi;
4. interdizione di una delle parti;
5. condanna  di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte.

Risoluzione del contratto di  convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
1. accordo delle parti;
2. recesso unilaterale;
3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
4. morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all'ufficio anagrafe.

REFERENTE
Luca Agusto
Tel. 0535.412939
E-mail: luca.agusto@comune.concordia.mo.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Sportello demografico
Piazza 29 Maggio, 2
Telefono: 0535 412928 – 0535 412939
E-mail: luca.agusto@comune.concordia.mo.it
Orario di apertura al pubblico:
lunedì: dalle 8:45 alle 12:30
martedì: chiuso
mercoledì: dalle 8:45 alle 12:30
giovedì: dalle 14:30 alle 17:00
venerdì: dalle 8:45 alle 12:30
sabato: dalle 10:00 alle 11:45

MODULISTICA
Dichiarazione di costituzione convivenza di fatto
Dichiarazione di cessazione convivenza di fatto

 

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