Matrimonio: pubblicazioni e certificazioni di matrimonio
Procedura necessaria sia per il rito civile che religioso
Per potere celebrare un matrimonio civile e religioso avente effetti civili occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune ove uno dei due futuri sposi è residente.
Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'albo pretorio on line / pubblicazioni matrimoniali.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 gg). Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere prodotto il relativo decreto.
I certificati occorrenti per la pubblicazione hanno una validità di 6 mesi.
Possono farne richiesta
- coloro che hanno i requisiti necessari, previsti dal codice civile, per sposarsi e quindi:
- due persone di diverso sesso, che hanno lo stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
- non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
- maggiorenni, o con almeno 16 anni se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
- cittadini non italiani se in possesso del nulla osta del proprio Stato.
Modalità
La coppia, o uno degli sposi, potrà recarsi all'Ufficio di Stato Civile per iniziare la procedura compilando una modulistica consistente in una dichiarazione sostitutiva; si fisserà appuntamento per il giorno in cui si eseguiranno le pubblicazioni che possono essere compiute anche con uno solo degli sposi con la procura dell'altro o una terza persona con la procura dello sposo assente.
Documentazione
- Documento d'identità valido (richiesto per tutte le persone che compaiono)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Richiesta di un Parroco di Concordia sulla Secchia, o del Ministro di culto ammesso nello Stato, per i soli matrimoni da celebrarsi in forma religiosa;
- Modulo di procura: in caso uno dei due sposi non possa presentarsi per le pubblicazioni ha facoltà di compilare la procura a favore dell'altro o di una terza persona. Il modulo di procura deve essere compilato e firmato dallo sposo assente e accompagnato dalla fotocopia della sua carta d'identità;
- Nulla osta del Consolato o Ambasciata estera in Italia per i cittadini stranieri;
- Le donne straniere che intendono contrarre matrimonio che non sia il primo, devono provare, con specifica indicazione sul nulla osta o con sentenza giudiziaria di divorzio, che il precedente vincolo matrimoniale è stato sciolto da almeno 300 giorni (art. 89 codice civile);
- L'autorizzazione del Tribunale, per i minorenni tra i 16 e i 18 anni di età e per gli sposi legati da vincoli di parentela e affinità.
- L'autorizzazione del giudice per le donne che hanno sciolto il vincolo di matrimonio precedente da meno di 300 giorni;
- Decreto del Tribunale in caso di concessione della riduzione dei termini delle pubblicazioni o di dispensa.
Cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari)
Occorre presentare dichiarazione di nulla-osta, prevista dall'art. 116 del C.C., rilasciata in Italia dall'autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio paese presente in Italia. Tale nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura di Modena, sempre che non si tratti di paese esente da legalizzazione. In mancanza del nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.
Costo
Una marca da bollo di euro 16,00 se entrambi i nubendi sono residenti a Concordia sulla Secchia;
Ddue marche da bollo di euro 16,00 se uno dei nubendi non è residente a Concordia sulla Secchia (per la pubblicazione anche presso il suo Comune di residenza).
Riferimento normativo
DPR 3 novembre 2000, n. 396. Codice civile: artt. da 93 a 101
Responsabile istruttoria e procedimento:
Dr.ssa Rizzolo Giovanna
Tel. 0535.412926
E-mail: giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it
Termini
Affissione entro 30 gg. dalla richiesta, entro 3 gg. se richiesta soggetto pubblico; affissione per 8 giorni, rilascio eseguita pubblicazione dal 4° giorno della fine affissione
Strumenti di tutela
Ricorso al Tribunale Civile
Gli sposi che desiderino celebrare il proprio matrimonio in Comune potranno dichiararlo all'atto della richiesta di pubblicazione.
Al momento della celebrazione del matrimonio i futuri coniugi devono scegliere il regime patrimoniale per la definizione della titolarità dei beni che saranno acquisiti durante la vita coniugale. Il regime che per legge si instaura con la celebrazione di matrimonio è quello della comunione dei beni previsto dagli art. 177 e successive modifiche del codice civile.
La coppia può però, al momento del matrimonio, scegliere un regime patrimoniale diverso quale:
• il regime della separazione dei beni;
• il regime patrimoniale secondo la legge dello stato di appartenenza (se stranieri) o del luogo estero di residenza, come disposto dall'art. 30 della legge n.218 del 1995;
I coniugi possono scegliere in ogni momento di cambiare il regime patrimoniale instaurato con la celebrazione del matrimonio e per farlo devono rivolgersi ad un notaio che provvederà tramite un atto pubblico. Lo stesso notaio deve curare la comunicazione all'ufficio dello Stato Civile del nuovo regime scelto, per l'annotazione sull'atto originale di matrimonio.
Modalità
Chi opta per il regime della comunione legale al momento della celebrazione non deve rilasciare alcuna dichiarazione in quanto il silenzio per la legge 19 Maggio 1975, n° 151, fa instaurare automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Coloro che desiderano instaurare un regime patrimoniale diverso devono farne espressa dichiarazione durante la celebrazione, dinnanzi al celebrante, sia che si tratti di rito dinnanzi alle autorità civili che di rito religioso dinnanzi al sacerdote. La dichiarazione relativa al regime patrimoniale diverso dalla comunione legale deve essere inserita dal celebrante nell'atto di matrimonio, mentre la comunione legale opera senza essere annotata.
Per i matrimoni civili, l'ufficiale di Stato Civile chiede che i nubendi anticipino per iscritto il regime che intendono dichiarare il giorno del matrimonio, al momento delle pubblicazioni. Questa anticipazione serve per evitare errori ai coniugi e al celebrante il giorno della celebrazione e permette all'ufficio di Stato Civile di predisporre gli atti nel modo corretto, ma non è vincolante per gli sposi.
Riferimento normativo:
- Legge n° 151 del 19 Maggio 1975
- Codice civile artt. da 106 a 116
- D.P.R. n° 396 del 3 Novembre 2000
Responsabile istruttoria e procedimento:
Dr.ssa Rizzolo Giovanna
Tel. 0535.412926
E-mail: giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it
Termini
Termine massimo: 180 gg. dalle pubblicazioni; appena possibile se in imminente pericolo di vita.
Strumenti di tutela
Ricorso al Tribunale Civile
Documento in cui si attesta che gli sposi si sono sposati un dato giorno e in un dato luogo. Vengono rilasciati certificati a persone sposate o residenti nel Comune di Concordia sulla Secchia che abbiano l'atto di matrimonio registrato. Viene rilasciato solo in carta libera ed esente da qualsiasi diritto.
Validità
6 mesi dal rilascio
Costo
Nessuno
Tempi
Normalmente immediatamente allo sportello, massimo 15 gg. dal ricevimento della richiesta
ESTRATTO DI MATRIMONIO
Documento in cui si attesta che gli sposi si sono sposati un dato giorno e in un dato luogo; sono riportate (a differenza del certificato) tutte le annotazioni relative a eventi successivi al matrimonio (es. cambio regime patrimoniale, separazione, divorzio, ecc...). Può essere rilasciato per riassunto o per copia integrale. La copia integrale consiste in una fotocopia dell'atto nella sua integralità e può essere rilasciata nei limiti previsti dall'art. 177 del codice della privacy (D. Lgs. 196/2003). L'estratto per riassunto, anche plurilingue, viene compilato con le annotazioni registrate nell'atto che aggiungono eventi successivi al matrimonio.
Esistono due tipi di atti:
• quello originario, che viene rilasciato dal comune di matrimonio;
• quello trascritto, che viene rilasciato dal comune ove si è (o si era) residenti al momento del matrimonio
Validità
6 mesi dal rilascio
Costo
Nessuno
Tempi
Normalmente immediatamente allo sportello, massimo 15 gg. dal ricevimento della richiesta
Modalità di richiesta
Verbalmente allo sportello per l'interessato
Con richiesta scritta negli altri casi: la richiesta scritta può essere inviata, con allegata la copia di un documento d'identità, per:
- posta tradizionale
- fax (0535.412912),
- PEC (comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it)
- E-mail: giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it
Riferimenti normativi per certificazione
Art. 450 C.C.
Nuovo ordinamento Stato civile
D.P.R. n. 396/2000
Legge 1064/1955
D.P.R. 432/1957
Legge 184/1983
Legge 164/1982
Art. 177 del codice della privacy (D. Lgs. 196/2003)
Legge 183/2011
Convenzione di Vienna del 08 settembre 1976 per estratti plurilingue
DPR 445/2000
Responsabile istruttoria e procedimento:
Dr.ssa Rizzolo Giovanna
Tel. 0535.412926
E-mail: giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it
Strumenti di tutela
Ricorso al TAR. Per i certificati anagrafici anche al Prefetto
Sportello demografico
Piazza 29 Maggio, 2
Telefono: 0535 412928 – 0535 412939
E-mail: giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it
Orario di apertura al pubblico per pubblicazioni di matrimonio:
dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 12:00
sabato dalle 10:00 alle 11:00
REFERENTI
- Dr.ssa Rizzolo Giovanna
Tel. 0535.412926
E-mail: giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it
- Luca Agusto
Tel. 0535.412939
E-mail: luca.agusto@comune.concordia.mo.it
Pubblicazione matrimonio: dichiarazione di avvio iter
Scelta regime patrimoniale del matrimonio
Procura speciale per pubblicazione di matrimonio