IMU 2023 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO)

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Imposta Municipale Propria - IMU 2023

L'imposta municipale propria, meglio nota come "I.M.U.", è un tributo che  grava su fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili

EVENTI SISMICI 20 E 29 MAGGIO 2012
ESENZIONE IMU FABBRICATI INAGIBILI

IMU inagibili sisma 2012 - esenzione prorogata al 31 dicembre 2023

La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), dispone all’art. 1, comma 768

Nuova proroga - fino al 31 dicembre 2023 - per l’esenzione IMU per i comuni della regione Emilia Romagna. La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), dispone all’art. 1, comma 768, la proroga dell’esenzione IMU fino al 31 dicembre 2023 per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

CALCOLO ON LINE IMU 2023
ALIQUOTE

Per l’anno 2023 l’Amministrazione comunale ha approvato le aliquote IMU con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2022 come di seguito riportate:

1) Aliquota pari allo 0,60 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le altre abitazioni principali sono esenti da IMU;
2) Aliquota pari allo 0,40 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
3) Aliquota pari all’ 1,06 per cento; per tutte le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, (esclusa l’abitazione principale che rimane esente ai sensi di legge);
4) Aliquota pari allo 0,98 per cento, per tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali D/1, D2/, D/3, D/4, D/5, D/6; D/7; D/8; D/9;
5) Aliquota pari allo 0,98 per cento; per tutte gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
6) Aliquota pari allo 0,98 per cento per i terreni agricoli;
7) Aliquota pari allo 0,91 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
8) Aliquota pari allo 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557; in riferimento a quanto previsto dall’ art. 1, comma 750 della Legge 160/2019;
9) Aliquota pari allo 1,06 per cento, per tutte le categorie degli immobili mantenuti sfitti per la frazione di anno che rimangono tali;

IMMOBILI MERCE
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

DETRAZIONI
Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 
COMODATI
A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Legge n. 208/2015)  per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta (padre/figlio) è riconosciuta una riduzione della base imponibile pari al 50%. L’agevolazione spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni, non di lusso, che insistono sul territorio del Comune di Concordia, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra data in comodato al padre/figlio che la utilizza come propria abitazione principale. Se si possiede una terza abitazione (in qualsiasi altro Comune), anche per una quota percentuale, l’agevolazione non spetta. La riduzione della base imponibile opera anche per le pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nei limiti di una sola pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Il contribuente è poi tenuto a presentare la dichiarazione Imu.
L’aliquota da utilizzare è quella ordinaria pari allo 0,91 per cento, salvo che non si rientri contemporaneamente nell’ipotesi di abitazione data in comodato a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,46 per cento.
 
CONCORDATI

A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25%. Il contribuente che concede in locazione immobili a canone concordato è tenuto alla presentazione della dichiarazione Imu. L'aliquota da utilizzare è quella ordinaria dello 0,91 per cento, salvo che non si rientri nell’ipotesi di abitazione locata a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,40 per cento.

Agevolazione per i contratti a canone concordato
Il decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 prevede per i contratti a canone concordato per i quali non è chiesta l’assistenza delle associazioni di categoria l’obbligo di un’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il profilo economico che normativo, all’accordo territoriale, “anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”. Tale attestazione deve essere fornita da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo.
Le agevolazioni Imu, quindi, possono essere riconosciute solo in presenza della detta attestazione, che dovrà essere presente nei contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2017, ovvero dalla data di entrata in vigore dell’integrazione degli accordi territoriali per l’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
L'accordo territoriale tra inquilini e proprietari che per questo tipo di contratto scontano l’agevolazione IMU del 25% sull’aliquota è disponibile a questo link.

SCADENZA DEI VERSAMENTI

Prima rata: entro il 16 Giugno 2023
Seconda rata: entro il 18 Dicembre 2023
 

DOCUMENTI DA SCARICARE

IMU 2023 - Aliquote e versamenti
Scarica la modulistica, le aliquote e i valori delle aree fabbricabili per l'IMU 2023
 

RECAPITI / RIFERIMENTI

Servizio Tributi
Indirizzo: Piazza 29 Maggio, 2 - 41033 Concordia sulla Secchia

L’ufficio riceve preferibilmente previo appuntamento telefonico o mail
Orario di Ricevimento al pubblico: martedì ore 8.30-13.00 e giovedì ore 8.30-13.00 e 15.00-18.00
Telefono: 0535 412920 - 0535 29604
E-Mailanna.tassi@unioneareanord.mo.it
PECufficiotributi.unione@pec.it

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