Imposta Municipale Propria - IMU 2022
L'imposta municipale propria, meglio nota come "I.M.U.", è un tributo che grava su fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili
ESENZIONE IMU FABBRICATI INAGIBILI
IMU inagibili sisma 2012 - esenzione prorogata al 31 dicembre 2022
DL n. 4/2022 del 27/01/2022 - art 22 comma 4
Nuova proroga - fino al 31 dicembre 2022 - per l’esenzione IMU per i comuni della regione Emilia Romagna interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012. È quanto prevede il decreto Sostegni ter, per effetto delle modifiche inserite nel corso dell’iter di conversione in legge: l’esenzione è prorogata “fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”.
L’esenzione si applica ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili Legge 178 del 30/12/2020 - Art. 1, comma 1116
Per l’anno 2022 l’Amministrazione comunale ha approvato le aliquote IMU con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2021 come di seguito riportate:
1) Aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,40 per cento. Le altre abitazioni principali sono esenti da IMU;
2) Aliquota ridotta pari allo 0,40 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
3) Aliquota agevolata pari allo 0,40 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto. L’agevolazione termina con il ripristino dell’immobile danneggiato (data di ultimazione lavori o data di accatastamento, se antecedente). Si precisa inoltre che se l’immobile danneggiato è oggetto di compravendita, quindi non più destinato ad essere la residenza del soggetto originario, l’agevolazione termina alla data del rogito di trasferimento;
4) Aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse con comodato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di concessione in comodato. L’agevolazione termina con il ripristino dell’immobile danneggiato (data di ultimazione lavori o data di accatastamento, se antecedente). Si precisa inoltre che se l’immobile danneggiato è oggetto di compravendita, quindi non più destinato ad essere la residenza del soggetto originario, l’agevolazione termina alla data del rogito di trasferimento.
5) Aliquota pari allo 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557;
6) Aliquota pari allo 0,91 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
IMMOBILI MERCE
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Il contribuente è poi tenuto a presentare la dichiarazione Imu.
L’aliquota da utilizzare è quella ordinaria pari allo 0,91 per cento, salvo che non si rientri contemporaneamente nell’ipotesi di abitazione data in comodato a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,46 per cento.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25%. Il contribuente che concede in locazione immobili a canone concordato è tenuto alla presentazione della dichiarazione Imu. L'aliquota da utilizzare è quella ordinaria dello 0,91 per cento, salvo che non si rientri nell’ipotesi di abitazione locata a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,40 per cento.
Agevolazione per i contratti a canone concordato
Il decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 prevede per i contratti a canone concordato per i quali non è chiesta l’assistenza delle associazioni di categoria l’obbligo di un’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il profilo economico che normativo, all’accordo territoriale, “anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”. Tale attestazione deve essere fornita da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo.
Le agevolazioni Imu, quindi, possono essere riconosciute solo in presenza della detta attestazione, che dovrà essere presente nei contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2017, ovvero dalla data di entrata in vigore dell’integrazione degli accordi territoriali per l’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
L'accordo territoriale tra inquilini e proprietari che per questo tipo di contratto scontano l’agevolazione IMU del 25% sull’aliquota è disponibile a questo link.
Prima rata: entro il 16 Giugno 2022
Seconda rata: entro il 16 Dicembre 2022
IMU 2022 - Aliquote e versamenti
Scarica la modulistica, le aliquote e i valori delle aree fabbricabili per l'IMU 2022
Servizio Tributi
Indirizzo: Piazza 29 Maggio, 2 - 41033 Concordia sulla Secchia
L’ufficio riceve preferibilmente previo appuntamento telefonico o mail
Orario di Ricevimento al pubblico: martedì ore 8.30-13.00 e giovedì ore 8.30-13.00 e 15.00-18.00 Telefono: 0535 412920 – 0535 29604
E-Mail: anna.tassi@unioneareanord.mo.it
PEC: ufficiotributi.unione@pec.it