Imposta Municipale Propria - IMU 2020
L'imposta municipale propria, meglio nota come "I.M.U.", è un tributo che grava su fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili
ESENZIONE IMU FABBRICATI INAGIBILI
Ai sensi della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 156 del 12/12/2019 art. 9 vicies quinquies) il Governo ha prorogato l'esenzione IMU fino al 31.12.2020 per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a causa degli eventi sismici del 2012.
Per l'anno 2020 sono state confermate le stesse aliquote e detrazioni dell'anno 2019, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2020, di seguito riportate:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,4 per cento.
Le altre abitazioni principali sono esenti da IMU;
2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
3) Aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto. L’agevolazione termina con il ripristino dell’immobile danneggiato (data di ultimazione lavori o data di accatastamento, se antecedente). Si precisa inoltre che se l’immobile danneggiato è oggetto di compravendita, quindi non più destinato ad essere la residenza del soggetto originario, l’agevolazione termina alla data del rogito di trasferimento.
4) aliquota pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse con comodato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di concessione in comodato. L’agevolazione termina con il ripristino dell’immobile danneggiato (data di ultimazione lavori o data di accatastamento, se antecedente). Si precisa inoltre che se l’immobile danneggiato è oggetto di compravendita, quindi non più destinato ad essere la residenza del soggetto originario, l’agevolazione termina alla data del rogito di trasferimento.
5) Aliquota pari allo 0,00 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557;
6) Aliquota pari allo 0,00 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
7) Aliquota pari allo 0,91 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Il contribuente è poi tenuto a presentare la dichiarazione Imu.
L’aliquota da utilizzare è quella ordinaria pari allo 0,91 per cento, salvo che non si rientri contemporaneamente nell’ipotesi di abitazione data in comodato a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,46 per cento.
L'aliquota da utilizzare è quella ordinaria dello 0,91 per cento, salvo che non si rientri nell’ipotesi di abitazione locata a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,40 per cento.
Agevolazione per i contratti a canone concordato
Il decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 prevede per i contratti a canone concordato per i quali non è chiesta l’assistenza delle associazioni di categoria l’obbligo di un’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il profilo economico che normativo, all’accordo territoriale, “anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”. Tale attestazione deve essere fornita da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo.
Le agevolazioni Imu, quindi, possono essere riconosciute solo in presenza della detta attestazione, che dovrà essere presente nei contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2017, ovvero dalla data di entrata in vigore dell’integrazione degli accordi territoriali per l’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
L'accordo territoriale tra inquilini e proprietari che per questo tipo di contratto scontano l’agevolazione IMU del 25% sull’aliquota è disponibile a questo link.
Prima rata: entro il 16 Giugno 2020
Seconda rata: entro il 16 Dicembre 2020
Per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche causa l’emergenza Covid19, così come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2020, potranno differire il pagamento dell’acconto IMU entro il prossimo 30 Settembre 2020, senza che siano applicate sanzioni ed interessi. Si precisa, però, che sulla base di quanto disposto dal Ministero delle finanze, con risoluzione n. 5/E dell’8 giugno 2020, la moratoria riguarda solo l’Imu di competenza comunale e non anche quella riservata allo Stato.
Pertanto, l’Imu dovuta allo Stato, relativamente ai fabbricati di categoria catastale D (codice tributo 3925), dovrà essere versata entro il 16 giugno 2020, anche dai soggetti che hanno registrato difficoltà economiche. La quota Imu relativa ai fabbricati di categoria D di competenza comunale (codice tributo 3930), invece, potrà essere versata entro il 30 settembre 2020.»
Per usufruire di tale agevolazione i contribuenti dovranno presentare all’Ufficio Tributi (anche tramite PEC) un’attestazione entro il 31 ottobre 2020 a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune che è possibile scaricare cliccando qui.
Volantino aliquote IMU 2020
Scarica la modulistica, le aliquote e i valori delle aree fabbricabili per l'IMU 2020
Servizio Tributi
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