Registro dichiarazioni anticipate di trattamento - DAT - Comune di Concordia sulla Secchia (MO)

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Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Il Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, è stato istituito con la Legge n. 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ed è in vigore dal 31 gennaio 2018.

Le legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".
Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
 

Come esprimere le Dichiarazioni anticipate di trattamento - DAT

In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le "Disposizione anticipate di trattamento - Dat".
Tali disposizioni possono essere redatte:

  1. In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio (2699 del c.c.). Tale articolo del codice civile, pur prevedendo oltre al notaio, “altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”, tale “altro pubblico ufficiale” non può essere l’incaricato del sindaco o l’ufficiale di anagrafe o di stato civile. Ricordiamo anche che il Console all’estero svolge anche funzioni notarili.
  2. In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio (art. 2703 del c.c.). Anche qui valgono le stesse osservazioni espresse al punto precedente.
  3. In forma di scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo. Si prevede, quindi, che la dichiarazione non sia autenticata, ma sia consegnata personalmente  all’Ufficio dello Stato Civile.
  4. In forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano regolamentato la raccolta delle DAT.
     

Indicazioni utili sulle DAT

  • I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT;
  • le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere;
  • le DAT in forma cartacea di scrittura privata non autenticata vanno consegnate personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverla, di registrarla, di conservarla ed eventualmente inviarla per via telematica alla Banca dati nazionale). Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito e potrà fornire indirizzo di posta elettronica per avere notizia del ricevimento della DAT nella B.D.N. (Banca dati nazionale);
  • le DAT sono registrate e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
  • le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento;
  • l'interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia.

 

Fiduciario

Chi esprime le DAT può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e in grado di intendere e di volere, che ne fa le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di esprimere le proprie intenzioni consapevolmente; una simile opportunità consentirà, per esempio: di fare riferimento a cure farmacologiche o altre opzioni terapeutiche sopraggiunte dopo la compilazione delle DAT, toccherà al fiduciario esprimersi sull’opportunità di metterle in pratica oppure no, o, per esempio, il medico si rapporterà con il fiduciario quando ritenga di non poter eseguire la DAT.   L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT.  Il nominativo del fiduciario che abbia accettato l’incarico viene trasmesso alla B.D.N. a cui potrà accedervi. Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. Può anche essere nominato un fiduciario supplente il cui nominativo non viene trasmesso alla B.D.N. e ad essa non potrà accedere ma i riferimenti di quest’ultimo, se indicati nella DAT, saranno visibili al medico nella DAT.
Molti sono convinti che in quanto parenti saranno automaticamente investiti dell’autorità di prendere decisioni, ma non è così. Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina. Può essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici e familiari.

 

Dove e come depositare le DAT

In Comune le DAT vanno consegnate personalmente presso l’Ufficio di Stato Civile compilando l’apposito modulo. Chi le consegna deve essere in possesso di un documento di riconoscimento valido.
Alla consegna il modulo viene registrato e viene rilasciata al disponente ed eventuale fiduciario presente una ricevuta e una copia delle DAT con l'indicazione dell'Ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.
Sulla base di quanto disposto dal D.M. 168/2019 a partire dal 01.02.2020 per trasmettere copia delle DAT alla BANCA DATI NAZIONALE (B.D.N.) dovrà essere acquisito l’esplicito consenso del disponente, il quale, pertanto dovrà essere informato di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla privacy.

 

Cosa fare

Il cittadino che voglia depositare le  propria DAT deve:

  1. redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari, se nominati dal Disponente;
  2. presentarsi all'Ufficio di Stato Civilecon un valido documento di identità;
  3. consegnare all'Ufficio di Stato Civile l'originale della Disposizione Anticipata di Trattamento. Il Ministero ritiene non corretta la consegna in busta chiusa.
  4. L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento in un luogo sicuro. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute dell’avvenuto deposito della DAT.

Si precisa che l'addetto ricevente:

  • non è a conoscenza di quanto dichiarato nelle DAT;
  • non è responsabile del suo contenuto;
  • non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse. 


Revoca registrazione e/o cancellazione presso la B.D.N.

L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal disponente in qualunque momento, ritirando la DAT depositata in precedenza. Il disponente può ottenere la cancellazione della DAT, ove non già utilizzata per scelte terapeutiche, presso la B.D.N. indicando comunque dove la DAT sia reperibile.


Modifica della Disposizione Anticipata di Trattamento

Il Dichiarante può modificare la propria DAT in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della DAT precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.


Riservatezza e diritto d'accesso

L’Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare copia della DAT senza l’assenso del disponente. Hanno senz’altro diritto di averne copia:

  • il fiduciario;
  • la  struttura sanitaria presso la quale il disponente si trovasse ad essere ricoverato; il disponente può consegnare copia della sua DAT alla struttura sanitaria ma può anche semplicemente comunicare dove la stessa è depositata.


Trasmissione DAT alla Banca Dati Nazionale

È disciplinata dal Decreto Ministero Salute n. 168 del 10.12.2019.

La banca dati DAT ha la funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento;
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.


Alimentazione della Banca dati nazionale DAT a cura di:

  • Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di residenza dei disponenti,  rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero

  • i Notai e i capi degli Uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili

  • i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.

Attenzione: la mancata accettazione da parte del fiduciario comporta l'impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale.

 

Modalità di trasmissione delle DAT raccolte dai Comuni e dagli Uffici consolari italiani all’estero

Gli Uffici di Stato Civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero, per trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della Dat, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.
 

Modalità di consultazione delle DAT registrate nella Banca dati nazionale

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.

 

Informazioni

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi Consultare il sito del Ministero della Salute 


Modulistica e 

Modulo presentazione DAT

Modulo ritiro DAT

Informativa per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le DAT


Costi

Nessuno
 

Riferimenti normativi

Legge n. 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
Decreto Ministero Salute n. 168 del 10.12.2019

Referenti

Dr.ssa Rizzolo Giovanna
Tel. 0535 412926
Fax: 0535 412912
E-mail: giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it

Luca Agusto
Tel. 0535 412939
Fax: 0535 412912
E-mail: luca.agusto@comune.concordia.mo.it

Orario di apertura al pubblico:
lunedì: dalle 8:45 alle 12:30
martedì: chiuso
mercoledì: dalle 8:45 alle 12:30
giovedì: dalle 14:30 alle 17:00
venerdì: dalle 8:45 alle 12:30
sabato: dalle 10:00 alle 11:45

 

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