Unione civile
In data 5 Giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 Maggio 2016 n. 76 riguardante la: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Si attende, entro fine anno 2016, la decretazione attuativa della Legge.
Il 23 Luglio 2016 con DPCM sono state emanate le disposizioni transitorie per l'applicazione delle norme, e da tale data gli uffici dello Stato Civile sono in grado di raccogliere le dichiarazioni di costituzione delle unioni civili con le formule di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 28 Luglio 2016.
Schema della legge
L'unico articolo consta di 69 commi e si occupa di unioni civili tra persone dello stesso sesso dal comma 1 al comma 35.
In cosa consistono le Unioni Civili
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.
L'ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello Stato Civile.
Altra modalità di costituzione dell'unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Cause impeditive
Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:
1. per una delle parti, un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
2. l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
3. tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del Codice Civile (gli ascendenti e i discendenti in linea retta; i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini in linea retta il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato). Non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Il cognome
Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti
All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del Codice Civile.
In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 C.C.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 C.C.).
Scioglimento dell'unione civile
L'unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile.
Chi ha contratto matrimonio all'estero
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all'estero, è prevista l'applicazione della disciplina dell'unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. Occorrerà a riguardo attendere l'emanazione dei decreti legislativi emessi dal Governo.
REFERENTE
Dr.ssa Rizzolo Giovanna
Tel. 0535.412926
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
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