Separazione e divorzio - Comune di Concordia sulla Secchia (MO)

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Separazione e divorzio

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione, e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
 

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Per i tempi di proposizione della domanda di divorzio (cosidetto “divorzio breve” ai sensi della riforma con la Legge n. 55/2015):
6 mesi dalla data di separazione dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, dalla convenzione di negoziazione assistita o dalla data di presentazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale;
- 1 anno dalla data di presentazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione giudiziale.

La procedura prevede:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro.

L’accordo da inoltrare al Comune di Concordia sulla Secchia potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale:
- via pec al seguente indirizzo: comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
- via email al seguente indirizzo: giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it

o inviando la documentazione in originale o copia autenticata:
- via fax al n.0535 412912
- via posta ordinaria o raccomandata;
- manualmente al protocollo del Comune

L'accordo comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente da entrambi gli avvocati, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi. Potrà inoltre essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell'accordo stesso.

L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.
 

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
- tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi).
Inoltre
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale  ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio; peraltro è ammissibile, come indicato in Circolare Ministeriale Interno n. 6/2015, il riconoscimento di un assegno di mantenimento


Per i tempi di proposizione della domanda di divorzio (cosidetto “divorzio breve” ai sensi della riforma con la Legge n. 55/2015):
6 mesi dalla data di separazione dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, dalla convenzione di negoziazione assistita o dalla data di presentazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale;
- 1 anno dalla data di presentazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione giudiziale.

Le fasi dell'accordo:

  • Primo contatto per prenotazione di appuntamento e presentazione dichiarazione (vedere allegati);
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile  e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato a sul c.c.bancario intestato a Comune di Concordia sulla Secchia Servizio Tesoreria – IBAN: IT57H0538766730000000944949 (Causale: DIRITTO FISSO - Art. 12 c.6.- L.162/2014);
  • nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  • l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.


La dichiarazione (vedere allegati) potrà essere inviata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite:
- e-mail: giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it
- PEC: comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
- fax: 0535.412912
- posta ordinaria o raccomandata a Comune di Concordia sulla Secchia, Piazza 29 Maggio, 2 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
- manualmente al protocollo del Comune
- con strumenti telematici sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.

Prenotazione appuntamento

Dott.ssa Rizzolo Giovanna
- E-mail: giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it
- Telefono: 0535.412926

Riferimenti normativi

- Legge 1 Dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto Legge n. 132/2014 convertito con legge 10 Novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
- Legge n. 55/2015

Modulistica

Modello di dichiarazione per SEPARAZIONE

Modello di dichiarazione per DIVORZIO

Modello dichiarazione modifiche condizioni di separazione o divorzio
 

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