IMU 2016 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO)

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Imposta Municipale Propria - IMU 2016

L'imposta municipale propria, meglio nota come "I.M.U.", è un tributo che  grava sui fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili

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EVENTI SISMICI 20 E 29 MAGGIO 2012
ESENZIONE IMU FABBRICATI INAGIBILI

Ai sensi dell'art. 1, comma 662 della Legge di stabilità 2015 (legge 23/12/2014 n.190) l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre 30/06/2015. Con l’art. 13  del D.L. n. 78 del 19/06/2015,  il governo ha previsto un’ulteriore proroga dell’esenzione fino al 31.12.2016.

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CALCOLO ON LINE DI TASI E IMU

Accedi al calcolo TASI e IMU 2016
 

ALIQUOTE

Per l'anno 2016 sono state confermate le stesse aliquote e detrazioni del 2015, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.2014, di seguito riportate:

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,4 per cento.
Le altre abitazioni principali sono esenti da IMU, e a decorrere dal 1° gennaio 2016 anche da TASI;
2) aliquota pari allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
3) aliquota pari allo 0,4 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale;  
4) aliquota pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze concesse con comodato registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale;
5) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004 non iscritti alla previdenza agricola;
6) aliquota pari allo 0,91 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
 

DETRAZIONI

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 

COMODATI

A decorrere dal 1° gennaio 2016 per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta (padre/figlio) è riconosciuta una riduzione della base imponibile pari al 50%. L’agevolazione spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni, non di lusso, che insistono sul territorio del Comune di Concordia, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra data in comodato al padre/figlio che la utilizza come propria abitazione principale. Se si possiede una terza abitazione (in qualsiasi altro Comune), anche per una quota percentuale, l’agevolazione non spetta. La riduzione della base imponibile opera anche per le pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nei limiti di una sola pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Il contribuente è poi tenuto a presentare la dichiarazione Imu.
L’aliquota da utilizzare è quella ordinaria pari allo 0,91 per cento, salvo che non si rientri contemporaneamente nell’ipotesi di abitazione data in comodato a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,46 per cento.
 

CONCORDATI

A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25%.
I soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato dovranno presentare la dichiarazione Imu.
L'aliquota da utilizzare è quella ordinaria dello 0,91 per cento, salvo che non si rientri nell’ipotesi di abitazione locata a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,40 per cento.
 

SCADENZA DEI VERSAMENTI

Prima rata: entro il 16 Giugno 2016
Seconda rata: entro il 16 Dicembre 2016
 

DOCUMENTI DA SCARICARE

Scarica la modulistica, le aliquote e i valori delle aree fabbricabili per l'IMU 2016

 

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