IMU - ANNO 2013 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO)

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Imposta Municipale Propria - IMU 2013

La Giunta comunale con atto n. 36 del 28 marzo 2013 ha deliberato i valori delle aree fabbricabili da utilizzare per il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nel caso in cui il contribuente non conosca il valore venale della propria area fabbricabile.
In allegato è possibile scaricare il volantino relativo ai valori delle aree fabbricabili per l'anno 2013. 

 

NOVITÁ SALDO IMU 2013
Con D.L. n° 133/2013 sono esclusi dal pagamento del saldo IMU:

  • le abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

  • le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell’Acer, regolarmente assegnate;

  • le abitazioni principali assimilate con regolamento comunale, quali quelle degli anziani o disabili che hanno spostato la loro residenza in istituti di ricovero, dei cittadini italiani residenti all’estero e delle abitazioni concesse con comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado secondo le condizioni previste all’art. 5-bis  del regolamento comunale IMU (ISEE del comodatario non superiore a 15.000 euro annui);

  • le abitazioni possedute da dipendenti del comparto sicurezza, così come definite dall’art. 2, comma 5 del Dl n. 102/2013;

  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Rispetto all’acconto sono quindi tenuti a versare il saldo IMU 2013 tutti gli altri terreni agricoli, come quelli dati in affitto o posseduti da soggetti non iscritti alla previdenza agricola (limitatamente al secondo semestre);

  • i fabbricati rurali strumentali; quindi, gli altri fabbricati rurali abitativi, diversi dall’abitazione principale, come quelli dati in affitto unitamente al terreno, sono tenuti a versare il saldo utilizzando l’aliquota ordinaria (limitatamente al secondo semestre).

Il D.L. n° 102/2013 ha esentato dall’IMU, a decorrere dal 1° luglio 2013, gli immobili merce.
In particolare, l’esenzione è limitata ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L’esenzione si applica quindi per gli immobili direttamente posseduti dall’impresa costruttrice (titolare del permesso di costruire) a condizione che tali fabbricati siano iscritti tra le rimanenze finali e non siano locati. L’esenzione quindi non opera per le immobiliari.

 

INFORMATIVA PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO
Il Comune di Concordia sulla Secchia con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 27 Novembre 2013 ha modificato il Regolamento IMU, introducendo l’assimilazione per le abitazioni concesse in comodato, a condizione che il comodatario (cioè colui che utilizza l’abitazione) non abbia un ISEE superiore a 15 mila euro.

L’art. 5-bis del regolamento dispone quanto segue:

  1. A decorrere dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse con comodato registrato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

  2. L’agevolazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione, redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del comodato, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2014. L’agevolazione di cui al comma 1 è inoltre subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, dell’attestato contenente l’indicatore ISEE del comodatario entro il 30 giugno di ogni anno.
     

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Funzionario Responsabile IMU attesta, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, D.L. n. 102/2013, che la pubblicazione sul sito web del Comune della delibera consiliare di modifica del Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU è avvenuta in data 06.12.2013, come risulta dai documenti che si possono scaricare in calce.
 

DOCUMENTI DA SCARICARE
Scarica la modulistica, le aliquote e i valori delle aree fabbricabili per l'IMU 2013

 

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